L.R. 20 marzo 2000, n. 31 ARTICOLO 2 (Ambiti di collaborazione e forme di intervento)

ARTICOLO 2 (Ambiti di collaborazione e forme di intervento)

  1. La Regione si avvale dell’Istituto degli Innocenti per la realizzazione di attivita’ e per l’esercizio di compiti inerenti la documentazione, l’informazione, l’analisi, l’innovazione e la sperimentazione delle politiche d’intervento rivolte all’infanzia e all’adolescenza, dell’organizzazione dei relativi servizi, dei profili professionali degli operatori e dei relativi percorsi di formazione e aggiornamento professionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, all’Istituto sono affidati ai sensi delle leggi regionali 72/97 e 22/99 compiti relativi:

    a) all’organizzazione e allo svolgimento, nel quadro delle funzioni dell’osservatorio sociale regionale di cui all’art. 64, della LR 72/97, delle attivita’ di osservazione, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni, studio e analisi della condizione di vita dei minori e inerenti le problematiche dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie, ivi comprese quelle previste dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia);

    b) all’attivazione e al funzionamento di un centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato ad assicurare tra l’altro:

    1. il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza;
    2. la raccolta, la selezione e la diffusione di documentazione relativa a programmi ed esperienze rivolti alla promozione e al sostegno della condizione dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie;
    3. la documentazione, l’analisi e la valutazione dell’evoluzione tecnico scientifica a livello nazionale e internazionale, allo scopo di selezionare e proporre l’introduzione di metodologie innovativi di intervento e la sperimentazione applicativa delle migliori pratiche;
    4. la documentazione e l’analisi dello sviluppo delle figure professionali, dei curricula formativi e dei contenuti professionali dell’attivita’ degli operatori al fine di proporre specifici programmi e progetti di formazione e aggiornamento professionale.
  3. L’Istituto degli Innocenti, in concomitanza con gli aggiornamenti degli atti di programmazione di cui all’art. 3 e relativamente ai compiti affidati ai sensi del comma 2, presenta alla Giunta regionale una relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente con il rendiconto delle spese sostenute allegando una valutazione di efficacia ed efficienza sui risultati raggiunti.