FAQ "Contributi per le famiglie in difficoltà e per i nuovi nati - legge regionale 45/2013. Presentazione istanze reative all'annualità 2013"

QUAL'E' IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE?

Per l’annualità in corso:

Le istanze di contributo devono essere presentate, per l'anno in corso, a partire dal 7 ottobre 2013 ed entro il 31 gennaio 2014.

Per gli anni successivi al 2013:

Le istanze di contributo dovranno essere presentate a partire dal 1 febbraio e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo. (Esempio: per l'anno 2014, le istanze potranno essere presentate dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015).

 

A CHI PRESENTARE LE ISTANZE?

  • Le istanze di contributo devono essere presentate al Comune di residenza del richiedente, secondo le modalità organizzative indicate dal Comune stesso, tenuto conto delle formule associative a cui l'Ente partecipa;
  • Per la presentazione delle istanze di contributo il richiedente dovrà utilizzare lo schema-tipo regionale approvato con apposito Decreto dirigenziale;
  • La presentazione e la gestione della istanza avviene attraverso l'applicazione web messa a disposizione della Regione Toscana e realizzata sulla base della modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale.

 

CON QUALI MODALITA' PRESENTARE LE ISTANZE?

Le modalità di presentazione al Comune di residenza delle istanze di concessione dei benefici saranno le seguenti:

  • presentazione autonoma dell'istanza da parte del richiedente utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata);
  • presentazione dell'istanza da parte del richiedente con il supporto di un facilitatore utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata);
  • presentazione dell'istanza da parte del richiedente mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo di posta certificata del Comune di residenza. In tal caso occorrerà riprodurre il modulo cartaceo in formato digitale attraverso scanner;
  • presentazione dell'istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante consegna presso gli uffici del Comune di residenza;
  • presentazione dell'istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante spedizione postale a mezzo raccomandata A/R al Comune di residenza (per l'inoltro mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale).

L'istanza per il contributo per figli nuovi nati, adottati o collocati in affido preadottivo può essere presentata dalla madre oppure, in assenza di quest'ultima, dal padre.

 

COSA OCCORRE ALLEGARE ALLE ISTANZE?

Di seguito, le autocertificazioni possibili e i documenti da produrre:

  • il richiedente, se straniero, può autocertificare di possedere i requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
  • il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di una attestazione ISEE  in corso di validità al momento di presentazione dell' istanza stessa uguale o inferiore a 24.000,00 euro. Su quanto dichiarato il riscontro sarà effettuato mediante l'accesso alle banche dati di riferimento;
  • il richiedente può autocertificare di essere residente in Toscana da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario;
  • il richiedente può autocertificare di non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
  • PER NUOVI NATI: il richiedente può autocertificare la nascita del figlio;
  • PER FIGLI ADOTTATI CON ADOZIONE NAZIONALE: il richiedente dichiara gli estremi del provvedimento emesso dal competente Tribunale per i minorenni;
  • PER FIGLI ADOTTATI CON ADOZIONE INTERNAZIONALE: il richiedente dichiara gli estremi del provvedimento con il quale il competente Tribunale per i minorenni ordina la trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione internazionale pronunciato dallo Stato estero, oppure dichiara di aver presentato al competente Tribunale per i Minorenni l'istanza per ottenere il provvedimento che ordina la trascrizione della pronuncia esecutiva di adozione internazionale emessa dall'autorità straniera;
  • PER FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO:
  1. nazionale: il richiedente dichiara estremi del  provvedimento di affidamento preadottivo da parte del competente Tribunale per i Minorenni;
  2. internazionale: il richiedente dichiara estremi del  provvedimento di affidamento preadottivo da parte del competente Tribunale per i Minorenni con il quale ha riconosciuto il provvedimento dell'Autorità straniera come affidamento preadottivo.

 

I CONTRIBUTI SONO CUMULABILI?

  • La richiesta di contributo per l'affidamento preadottivo (nazionale o internazionale) relativa ad un/una minore esclude la possibilità di presentare la richiesta di contributo anche per l'adozione (nazionale o internazionale) e viceversa;
  • Il contributo ex art. 2 l.R. 45/2013 per il figlio nuovo nato, (oppure adottato, o collocato in affidamento preadottivo) è cumulabile con gli altri contributi di sostegno alle famiglie previsti dalla L.R. 45/2013 , nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali;
  • Stante la permanenza dei requisiti, il contributo di cui all'art 2 (per il figlio nuovo nato, adottato o collocato in affidamento preadottivo) può essere richiesto per ciascun nuovo nato nell'arco dei tre anni di prima applicazione della Legge;
  • Per quanto riguarda il contributo per il figlio nuovo nato, adottato o in affidamento preadottivo, è concesso per ogni figlio nuovo nato (se nascono due gemelli, la madre ha diritto a due contributi; lo stesso se vengono adottati contemporaneamente due bambini).