Soggetti dell'affido

I bambini, gli affidatari, le famiglie di origine

Chi sono i destinatari dell’intervento di affidamento?

I destinatari dell'intervento di affidamento  possono essere bambini e ragazzi che:

  • hanno un’età compresa tra 0 e 17 anni (anche se il progetto di affidamento può accompagnare il minore fino a 21 anni);
  • sono di nazionalità italiana o straniera;
  • provengono da famiglie in difficoltà in quanto, non in grado, temporaneamente, di occuparsi della loro educazione e delle loro esigenze materiali e affettive;
  • hanno vissuto situazioni di gravi criticità all’interno del loro contesto familiare (forme di maltrattamento fisico e/o psicologico, isolamento relazionale, separazioni di varia natura, difficoltà di carattere socio-economico…);

Chi può diventare affidatario?

Il bambino o ragazzo può essere affidato:

  • a coppie, sposate o conviventi, con figli;
  • a coppie, sposate o conviventi, senza figli;
  • a persone singole;

valutate dai Servizi in grado di svolgere e sostenere un progetto e/o percorso di affidamento.

I requisiti per poter diventare “affidatari” possono essere così sintetizzati:

  • avere uno spazio nella propria vita e nella propria abitazione per accogliere un’altra persona;
  • aver manifestato e dimostrato la disponibilità e la volontà di accompagnare un bambino o ragazzo in una fase/periodo particolare della sua vita;
  • aver maturato la consapevolezza della necessaria presenza e importanza della famiglia nella vita del bambino o ragazzo.

Il percorso per coppie o single che si rendono disponibili all’affidamento è il seguente:

  • incontro formativo sulla realtà dell’affidamento con gli operatori dei Centri per l’Affido;
  • partecipazione ad un gruppo di formazione che prevede un ciclo di incontri incentrati sulle principali caratteristiche e dinamiche dell’affidamento;
  • colloqui individuali e di coppia con gli operatori dei Centri per l’Affido.

Compiti della famiglia/persona affidataria durante il periodo di affidamento

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge 149/2001, i compiti attribuiti ai soggetti affidatari nei confronti del minore durante il periodo di affidamento, sono i seguenti:

  • accogliere il minore presso di sé;
  • provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
  • garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
  • assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
  • curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
  • partecipare agli incontri di verifica sull’affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;
  • partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto all’affidamento e di promozione di una cultura dell’infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore.

La famiglia di origine del bambino

L’affidamento è incentrato sulle dinamiche e sulle relazioni tra i soggetti coinvolti nell’intervento “temporaneo” di tutela e concentra la propria attenzione sulla famiglia del minore affinché possa superare le condizioni che hanno portato all’allontanamento del bambino, favorendone pertanto il rientro.

La famiglia di origine è pertanto chiamata a:

  • mantenere validi rapporti con il minore e con i servizi;
  • partecipare agli interventi diretti a risolvere le criticità che hanno determinato la necessità dell’affidamento;
  • collaborare attivamente alla realizzazione del progetto di affidamento predisposto dai servizi.