Legge regionale 20 marzo 2000, n. 31
Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
ARTICOLO 1 (Oggetto della legge)
1. La presente legge, nel quadro delle politiche di promozione e di sostegno dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, determina i rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana e l’Istituto degli Innocenti di Firenze e disciplina gli ambiti e le modalità della partecipazione dell’Istituto alla programmazione e alla realizzazione delle attività finalizzate all’attuazione di tali politiche come previste dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). (1)
ARTICOLO 2 (Ambiti di collaborazione e forme di intervento)
1. La Regione si avvale dell’Istituto degli Innocenti per la realizzazione di attività e per l’esercizio di compiti inerenti la documentazione, l’informazione, l’analisi, l’innovazione e la sperimentazione delle politiche d’intervento rivolte all’infanzia e all’adolescenza, dell’organizzazione dei relativi servizi, dei profili professionali degli operatori e dei relativi percorsi di formazione e aggiornamento professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, all’Istituto sono affidati (2) compiti relativi:
a) all’organizzazione e allo svolgimento, nel quadro delle funzioni dell’osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 40 della l.r. 41/2005 (3), delle attività di osservazione, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni, studio e analisi della condizione di vita dei minori e inerenti le problematiche dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie, ivi comprese quelle previste dalla Sito esternolegge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia);
b) all’attivazione e al funzionamento di un centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato ad assicurare tra l’altro:
1) il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza;
2) la raccolta, la selezione e la diffusione di documentazione relativa a programmi ed esperienze rivolti alla promozione e al sostegno della condizione dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie;
3) la documentazione, l’analisi e la valutazione dell’evoluzione tecnico scientifica a livello nazionale e internazionale, allo scopo di selezionare e proporre l’introduzione di metodologie innovativi di intervento e la sperimentazione applicativa delle migliori pratiche;
4) la documentazione e l’analisi dello sviluppo delle figure professionali, dei curricula formativi e dei contenuti professionali dell’attività degli operatori al fine di proporre specifici programmi e progetti di formazione e aggiornamento professionale.
3. L’Istituto degli Innocenti, in concomitanza con gli aggiornamenti al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008) (5) e relativamente ai compiti affidati ai sensi del comma 2, presenta alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con il rendiconto delle spese sostenute allegando una valutazione di efficacia ed efficienza sui risultati raggiunti.
ARTICOLO 3 (Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività) (4)
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse, in coerenza con le priorità d’intervento in materia di promozione e di sostegno dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza contenute negli strumenti di programmazione di settore di cui all’articolo 10 della l.r. 1/2015, nonché nel DEFR e relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della medesima legge.
2. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, determina le condizioni e le modalità di attuazione delle priorità di intervento di cui al comma 1, attraverso la stipula di accordi di collaborazione.
ARTICOLO 4 (Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte per l’anno 2000 come segue:
a) per le attività attinenti gli interventi socio-assistenziali di cui alla LR 72/97 con i fondi stanziati sul cap. 17005;
b) per le attività attinenti gli interventi educativi di cui alla LR 22/99 con i fondi stanziati al cap. 17340 la cui declaratoria è modificata come segue:
cap. 17340 - Contributo straordinario all’Istituto degli Innocenti per l’anno 2000 per interventi educativi.
2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio come segue:
a) per le attività attinenti gli interventi socio-assistenziali di cui alla LR 72/97 con i fondi stanziati sul cap. corrispondente al 17005 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000;
b) per le attività attinenti gli interventi educativi di cui alla LR 22/99 con i fondi stanziati sul cap. corrispondente al 17097 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000.
ARTICOLO 5 (Abrogazione)
- La LR 23 marzo 1994, n. 25 (Interventi regionali nel settore dell’infanzia e dell’età evolutiva realizzati attraverso l’Istituto degli Innocenti) è abrogata.
(1) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 16.
(2) Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 17.
(3) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 17.
(4) Articolo prima così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 2.
(5) Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 1.