L'accoglienza residenziale in Toscana

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ragazza di spalle

Il sistema di accoglienza per minorenni in Toscana si basa su una rete di oltre 180 strutture residenziali e semiresidenziali, inclusiappartamenti per l'autonomia e comunità familiari, con oltre 1.400 posti complessivi per minorenni italiani e minori stranieri non accompagnati (msna).

Strumenti fondamentali per la conoscenza del sistema di accoglienza residenziale toscano sono i sistemi informativi regionali ASSO (Anagrafe delle strutture sociali) e ASMI (Attività sui minorenni in struttura).

Le strutture toscane puntano sull'educazione, l'integrazione sociale e scolastica, con un forte focus sulla tutela dei minorenni fragili e un aumento della capacità ricettiva, in caso di emergenza, fino al 25% per i minori stranieri non accompagnati.

Tipologie dell'accoglienza

Il sistema dell'accoglienza toscano, integrato con i servizi territoriali, privilegia strutture a dimensione familiare e progetti individualizzati. Per quanto riguarda il tipo di residenzialità, si può distinguere tra:

  • accoglienza di tipo comunitario: si tratta di strutture di dimensioni variabili, generalmente superiori a 6-10 posti, caratterizzate dalla presenza di operatori assistenziali, sociosanitari o educatori e da un’organizzazione di tipo comunitario
  • accoglienza di tipo familiare: le strutture a carattere familiare, invece, sono di piccole dimensioni e riproducono le caratteristiche della vita in famiglia, con la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali.

L’accoglienza in struttura prevede l’applicazione di una retta il cui importo dipende da molteplici fattori legati prevalentemente alla tipologia di accoglienza offerta e quindi al livello dei servizi erogati. La retta può essere unica – modalità che risulta più diffusa – oppure differenziata proprio in relazione alle caratteristiche dell’accoglienza.

Tipologie delle strutture di accoglienza

In particolare le tipologie di strutture di accoglienza per minorenni sono:

  • Comunità a dimensione familiare
  • Casa di accoglienza e gruppo appartamento
  • Comunità educativa
  • Casa famiglia multiutenza complementare
  • Comunità familiare
  • Centro di pronta accoglienza per minorenni
  • Gruppo appartamento per adolescenti e giovani
  • Casa di accoglienza per l’infanzia
  • Appartamenti per l’autonomia

Autorizzazione e accreditamento

Le strutture residenziali del sistema sociale integrato (di cui all’art. 21 della l.r. 24 febbraio 2025, n. 41), pubbliche e private, per poter erogare interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria, devono essere in possesso di determinati requisiti e devono richiedere ed ottenere l’autorizzazione al funzionamento dal Comune competente.

Requisiti per l'autorizzazione

I requisiti minimi autorizzativi sono articolati in sezioni, distinte per tipologia di struttura e sono riportati nell’Allegato A del Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R.

La l.r. 29 giugno 2020, n.48 ha modificato, tra l’altro, l’articolo 21 della l.r. 24 febbraio 2005, n. 41, introducendo, al comma 1, nel novero delle strutture soggette ad autorizzazione, alla lettera c bis, la nuova struttura residenziale multiutenza, che svolge prevalente funzione tutelare, offre attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accoglie soggetti, adulti e minorenni, privi del necessario supporto familiare. Con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, è stato modificato l’allegato A del Regolamento 2/R/2018, inserendo la scheda contenente i requisiti richiesti per l’autorizzazione alla comunità residenziale multiutenza.

Le strutture residenziali e semiresidenziali sociali e sociosanitarie del sistema integrato (di cui al sopra citato art. 21 della l.r. 41/2005), pubbliche e private, autorizzate al funzionamento, possono richiedere l’accreditamento che attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, e ha validità su tutto il territorio regionale (art. 2 l.r. 28 dicembre 2009, n. 82).

Requisiti per l'accreditamento

I requisiti per l’accreditamento sono indicati nel Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R, che contiene i requisiti generali e nella d.g.r. 15 marzo 2021, n. 245 e s.m.i. che definisce i requisiti specifici.

Il sistema di accoglienza regionale prevede infine, oltre alle strutture autorizzate ed accreditate, anche le strutture soggette al solo obbligo di comunicazione di avvio di attività (di cui all’art. 22 l.r. 41/2005). In particolare gli Appartamenti per l’autonomia di adolescenti e giovani tra 16 e 21 anni, per cui è previsto fino ad un massimo di 6 posti letto; ricettività che può essere incrementata fino ad un massimo di 12 posti letto in caso di articolazione in due moduli di massimo 6 posti ciascuno collocati nello stesso plesso ed organizzati con modalità organizzative, gestionali e di accesso indipendenti.