Soggetti e percorsi

Il sistema dell'accoglienza e la normativa

Ai MSNA si applicano le norme previste dall’ordinamento italiano in materia di assistenza e protezione dei minorenni. In quanto minori, sono destinatari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione dei diritti del fanciullo 1989, non possono essere espulsi (Ex art. 19 co. 2 del Testo Unico sulle Migrazioni), non possono essere detenuti in Centri di Identificazione e Espulsione e hanno il diritto di ricevere un visto/permesso di soggiorno.   
La legge 7 aprile 2017, n. 47 (conosciuta come legge Zampa), ha infine introdotto una serie di modifiche alla normativa vigente con la finalità di definire una disciplina unitaria organica, uniformare il sistema dell’accoglienza e favorire il miglioramento delle condizioni di permanenza sul territorio italiano dando sostenibilità al progetto migratorio e contribuendo alla loro inclusione nel tessuto sociale.
 

Le novità della Legge 47

La legge 7 aprile 2017, n. 47 (conosciuta come legge Zampa) garantisce un sistema unico di accoglienza, superando le distinzioni tra minori stranieri non accompagnati e minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale, con l’inclusione di entrambi nel Sistema Nazionale per la Protezione e i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). La legge, oltre a ribadire i diritti riconducibili alla Convenzione per i Diritti del Fanciullo, migliora e rende uniformi le procedure per l’accertamento dell’età, estende l’utilizzo di mediatori culturali qualificati, a partire dal momento dell’identificazione, che deve sempre partire dal colloquio con il minore effettuato dal personale qualificato della struttura di accoglienza. Semplifica a favore dei minori le procedure di riconoscimento dell’età e di riconoscimento del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, riduce il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza (da 60 a 30 giorni) e stabilisce un sistema organico di accoglienza, promuove la figura dell’affido familiare così come la nomina puntuale di tutori volontari per questi minorenni, formati dai Garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza, e incaricati dal Tribunale dei Minorenni da un apposito elenco.