Normativa internazionale

Principale normativa internazionale su affidamento familiare e a comunità

ONU

Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/74/133 del 20 gennaio 2020

Rights of the child.

Nella presente Risoluzione l’Assemblea generale accoglie con favore la commemorazione del trentesimo anniversario dell'adozione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza e invita gli Stati parti a intensificare gli sforzi per la sua piena attuazione. In riferimento ai minori privi delle cure genitoriali l’Assemblea esorta gli Stati a garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori anche durante le procedure dirette a dar loro cure alternative. È importante che gli sforzi siano innanzitutto diretti a consentire ai minori di rimanere o tornare rapidamente alle cure dei loro genitori o, se del caso, di altri familiari stretti o, laddove ciò non fosse possibile, va privilegiato l’affidamento familiare o presso comunità di tipo familiare piuttosto che il collocamento presso istituti.

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Comitato per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Osservazioni conclusive CRC/C/ITA/CO/5-6 dell’1 febbraio 2019

Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy.

Con riferimento ai minori privi di un ambiente familiare, il Comitato afferma nelle ultime Osservazioni conclusive di aver accolto con favore l’adozione della legge n.173/2015 e di varie linee guida nazionali, nonché lo svolgimento di indagini sui minori in tale condizione. Il Comitato formula anche alcune raccomandazioni all’Italia: di continuare a rivedere le sue politiche relative alle cure alternative per i minori fuori famiglia al fine di sviluppare un sistema più integrato, basato sui diritti dei minori, e responsabile, che integri il sistema di assistenza tradizionale fornita dalla famiglia allargata; di garantire che gli orientamenti nazionali siano applicati in modo efficace, appropriato e uniforme su tutto il territorio del Paese, tenendo conto del fatto che nelle regioni esistono diverse forme di collocamento di tipo familiare; di garantire che l’allontanamento di minori, compresi quelli con disabilità, dalla famiglia di origine sia consentito solo dopo un’attenta valutazione del loro superiore interesse in ogni singolo caso, e sia efficacemente monitorato; di adottare misure per ampliare il sistema di affidamento di minori che non possono stare con le loro famiglie, al fine di andare oltre l’istituzionalizzazione; di istituire un registro nazionale dei minori privi di un ambiente familiare, sulla base di criteri uniformi e chiari su tutto il territorio del Paese.

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Assemblea generale, Risoluzione A/RES/73/155 del 10 gennaio 2019

Rights of the child.

L’Assemblea generale esorta tutti gli Stati a intensificare i loro sforzi nel rispettare gli obblighi della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ribadendo che ogni sforzo dovrebbe essere diretto a consentire ai minori di rimanere o tornare rapidamente alle cure dei loro genitori o se del caso, di altri parenti stretti. L’Assemblea aggiunge inoltre che, laddove è necessaria una forma di assistenza alternativa, devono essere promosse l’assistenza presso famiglie o comunità in luogo del collocamento in istituto.

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Assemblea generale, Risoluzione A/RES/72/245 del 24 dicembre 2017

Rights of the child.

L’Assemblea generale esorta tutti gli Stati a intensificare i loro sforzi nel rispettare gli obblighi della Convenzione sui diritti del minore volti, fra l’altro, alla loro protezione nelle relazioni familiari o in altre forme di assistenza alternativa, riconoscendo che ogni sforzo dovrebbe essere diretto a consentire ai minori di rimanere o tornare rapidamente alle cure dei loro genitori o se del caso, di altri parenti stretti. L’Assemblea aggiunge inoltre che, laddove è necessaria una forma di assistenza alternativa, devono essere promossi l’affidamento familiare o presso comunità di tipo familiare piuttosto che il collocamento in istituto.

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Comitato per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Commento generale CRC/C/GC/20 del 6 dicembre 2016

General comment no. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence.

Il Comitato rileva l’esistenza di prove che dimostrano che il collocamento a lungo termine presso i grandi istituti di cura ha esiti negativi, così come il collocamento attraverso altre forme di cura alternativa, quali l’affidamento familiare e l’affidamento presso piccole comunità, anche se in misura molto minore. Questi adolescenti sperimentano un livello inferiore di istruzione, sono dipendenti dal sistema di welfare sociale e sono a più alto rischio di rimanere senza una casa, di andare in carcere, di avere gravidanze indesiderate o precoci, di soffrire di abuso di sostanze, di essere autolesionisti e di commettere suicidio. Gli Stati dovrebbero adottare misure per sostenere l’indipendenza e migliorare le possibilità di vita degli adolescenti che lasciano le cure alternative al compimento della maggiore età. Essi necessitano di un supporto in questa fase di transizione, per poter essere preparati a ottenere un’occupazione e un alloggio, per potersi riavvicinare alle loro famiglie laddove ciò sia nel loro migliore interesse e per avere accesso ai servizi post-assistenza.

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Assemblea generale, Risoluzione A/64/146 del 3 marzo 2010

Rights of the child.

L’Assemblea ricorda quanto affermato con la Risoluzione 63/241 e richiama gli Stati perché intensifichino i loro sforzi volti ad ottemperare agli obblighi della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’Assemblea afferma altresì di accogliere con favore l’elaborazione delle “Guidelines for the Alternative Care of Children” e la decisione del Consiglio per i diritti umani di sottoporre tali linee guida all’Assemblea generale.

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Assemblea generale, Risoluzione A/63/241 del 13 marzo 2009

Rights of the child.

L’Assemblea incoraggia gli Stati ad adottare, applicare e migliorare le politiche volte alla protezione dei minori che crescono senza il sostegno dei propri genitori o di altre figure di sostegno, riconoscendo che, laddove sono necessarie forme di cura alternativa, dovrebbero essere promosse quelle basate sulle famiglie o le comunità e non il collocamento presso gli istituti. L’Assemblea invita gli Stati a compiere ogni possibile sforzo in questo ambito, anche in vista della sottoposizione al Consiglio per i diritti umani del progetto delle “Guidelines for the Alternative Care of Children”.

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Assemblea generale, Risoluzione A/RES/41/85 del 3 dicembre 1986

Declaration on social and legal principles relating to the protection and welfare of children, with special reference to foster placement and adoption nationally and internationally.

La Dichiarazione in oggetto fornisce le basi per lo sviluppo di politiche di protezione dei minori, nel particolare contesto dell’affidamento e dell’adozione. In essa si afferma, tra l’altro, che le procedure di affidamento devono essere previste per legge dallo Stato e che la famiglia affidataria deve seguire il minore fino alla sua maggiore età, senza precludergli la possibilità di rientrare nella propria famiglia di origine o di essere adottato, e debba essere coinvolta – al pari del minore e della sua famiglia di origine – in tutte le questioni riguardanti l’affidamento, sotto la supervisione della competente autorità.

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ONU, Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/68/147 del 18 dicembre 2013

Rights of the child.

L’Assemblea ricorda l’adozione delle “Guidelines for the Alternative Care of Children” e incoraggia gli Stati a tenerle in debita considerazione nell’adottare, applicare e implementare le politiche volte alla protezione dei minori che necessitano di forme di assistenza alternativa.

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Comitato per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Commento generale CRC/C/GC/14 del 29 maggio 2013

General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 29 may 2013.

Con il presente Commento generale, il Comitato fornisce agli Stati le indicazioni per una corretta e concreta applicazione al principio del superiore interesse del minore, considerazione preminente e principio guida per ogni decisione relativa al minore. Brevemente, quanto all’allontanamento del minore dal proprio ambiente familiare, il Comitato afferma che, data la gravità della misura, essa dovrebbe essere adottata solo in ultima istanza e non qualora misure meno invasive potrebbero proteggere il minore. Inoltre, prima di ricorrere all’allontanamento – che in ogni caso non può esser giustificato da motivi economici – lo Stato dovrebbe fornire supporto ai genitori perché possano aver cura del minore, a meno che l’allontanamento stesso non risulti necessario per la protezione del minore.

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Comitato per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Osservazioni conclusive CRC/C/ITA/CO/3-4 del 31 ottobre 2011

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. Concluding observations: Italy.

Il Comitato accoglie con favore i progressi compiuti per la deistituzionalizzazione dei minori con l’approvazione della legge n.149/2001 e raccomanda che lo Stato membro, nell’ambito delle sue competenze, ne assicuri l’attuazione efficace ed equa in tutte le regioni e: adotti criteri e standard minimi concordati a livello nazionale per tutti gli istituti di assistenza alternativa per i minori privi di un ambiente familiare, comprese le “strutture residenziali” quali comunità di tipo familiare; garantisca il monitoraggio indipendente da parte delle istituzioni competenti del collocamento di tutti i minori privi di un ambiente familiare e istituisca un meccanismo di accountability per le persone che ricevono sovvenzioni pubbliche per ospitare tali minori; intraprenda un’indagine completa sui minori privi di un ambiente familiare e crei un registro nazionale; modifichi il Testo Unico sull’immigrazione al fine di specificare esplicitamente il diritto al ricongiungimento familiare e la sua applicazione a tutti gli stranieri, comprese le famiglie formate in Italia; garantisca l’adeguata selezione, formazione e supervisione delle famiglie affidatarie e riconosca loro un adeguato sostegno finanziario e status; prenda in considerazione le “Guidelines for the Alternative Care of Children” (di cui alla Risoluzione 64/142 dell’Assemblea generale).

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Assemblea generale, Risoluzione A/RES/64/142 del 24 febbraio 2010

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/64/434)] 64/142. Guidelines for the Alternative Care of Children.

Le Linee guida sono elaborate nel dichiarato intento di implementare la Convenzione sui diritti del dell’infanzia e dell’adolescenza e gli altri strumenti internazionali riguardanti la protezione e il benessere dei minori privi delle cure genitoriali, quale insieme di orientamenti cui gli Stati dovrebbero ispirare le proprie politiche. In particolare, gli Stati sono esortati a sostenere gli sforzi perché i minori crescano all’interno delle loro famiglie e, dove ciò non sia possibile, a trovare soluzioni adeguate e permanenti che promuovano lo sviluppo pieno e armonioso del minore.

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Comitato per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Commento generale CRC/C/GC/12 del 20 luglio 2009

General Comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard.

Secondo il Comitato il diritto del minore ad essere ascoltato deve essere implementato nei diversi ambiti nei quali il minore è coinvolto e, per ciò che concerne l’affidamento, afferma che gli Stati dovrebbero introdurre meccanismi per garantire che egli sia in grado di esprimere la propria opinione e che ad essa sia dato il giusto peso nello stabilire il collocamento, l’affidamento familiare o in comunità e le sue attività quotidiane.

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Convention on the Rights of the Child, 20 novembre 1989

Convention on the Rights of the Child adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49 [Traduzione in italiano]

La Convenzione, strumento giuridico internazionale di riferimento per la protezione dell’infanzia, enuncia i diritti dei minori e all’art. 20 afferma che ogni minore che si trovi temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non possa essere lasciato in tale ambiente, ha diritto alla protezione e ad aiuti speciali da parte dello Stato. La forma di protezione sostitutiva che lo Stato deve fornire al minore può concretizzarsi – secondo l’art. 20 – oltre che nell’adozione o nella kafalah di diritto islamico, nella sistemazione presso una famiglia o presso una struttura per la protezione dell’infanzia. Nella scelta di una di queste soluzioni, deve essere tenuto conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del minore, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

 

Consiglio d'Europa

 

Comitato dei Ministri, Raccomandazione (2011)12 del 16 novembre 2011

Recommendation CM/Rec(2011)12 of the Committee of Ministers to member states on children’s rights and social services friendly to children and families.

Secondo le Linee guida allegate a questa Raccomandazione in materia di servizi sociali che si occupano di minori e famiglie, gli Stati devono stabilire standard di elevata qualità dell’assistenza, rivedere regolarmente la situazione dei minori fuori famiglia, con l’obiettivo di reintegrarli nella famiglia e nella società mediante disposizioni di assistenza post-secondaria; sviluppare programmi di deistituzionalizzazione e aumentare i servizi di assistenza presso famiglie e comunità, in particolare per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per i bambini con disabilità; prevedere servizi intensivi a breve termine; elaborare soluzioni alternative alla privazione della libertà per i minori entrati nel circuito penale.

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Comitato dei Ministri, CM/AS (2011) Rec1939 final del 30 settembre 2011

Children without parental care: urgent need for action. Parliamentary Assembly Recommendation 1939 (2010) (Reply adopted by the Committee of Ministers on 28 September 2011 at the 1122nd meeting of the Ministers’ Deputies).

Il Comitato dei Ministri accoglie con favore l’adozione della Raccomandazione dell’Assemblea Parlamentare 1939(2010), con la quale l’Assemblea sottolinea l’urgente necessità di intervenire nella tutela dei minori privi di famiglia, in particolare nei processi di deistituzionalizzazione.

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Assemblea Parlamentare, Risoluzione 1762 (2010) del 7 ottobre 2010

Children without parental care: urgent need for action.

L’Assemblea individua due principali sfide nel campo della tutela dei minori, ovvero far fronte al numero crescente di bambini che affrontano “nuovi rischi” in un mondo globalizzato e in una situazione di crisi economica, quali la tratta, l’abbandono da parte di genitori migranti, la vita per strada e, in secondo luogo, la mancanza di azioni per il proseguimento e il rafforzamento del processo di deistituzionalizzazione, in merito alle quali richiama l’attenzione degli Stati membri invitandoli a intervenire.

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Assemblea Parlamentare, Raccomandazione 1939 (2010) del 7 ottobre 2010

Children without parental care: urgent need for action.

L’Assemblea Parlamentare, richiamando la propria Risoluzione 1762(2020), rileva che, nonostante i numerosi sforzi intrapresi al fine di migliorare la situazione dei minori privi di un ambiente famigliare a livello nazionale, europeo e internazionale, le politiche nazionali non promuovano sufficientemente la deistituzionalizzazione e sottolinea l’importanza di continuare a cooperare strettamente con organizzazioni europee e internazionali che si occupano di minori senza cure parentali o di strutture alternative per l'infanzia.

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Assemblea Parlamentare, Raccomandazione 1071 (1988) del 23 marzo 1988

Recommendation 1071 (1988) on child welfare. Providing institutional care for infants and children.

L’Assemblea formula una serie di raccomandazioni al Comitato dei Ministri perché inviti gli Stati membri ad adottare politiche per la protezione dell’infanzia, partendo dalla considerazione fondamentale secondo la quale ciascun bambino ha diritto a cure complementari a quelle che possono essergli fornite dalla famiglia.

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Comitato dei Ministri, Raccomandazione R (87) 6 del 20 marzo 1987

Recommendation no. R (87) 6 of the Committee of Ministers to member states on foster families.

Il Comitato raccomanda agli Stati di implementare la normativa interna relativa all’affidamento familiare secondo una serie di principi, relativi al controllo dei genitori affidatari, alle loro responsabilità, ai rapporti del minore con la famiglia di origine e alle decisioni giudiziali in materia.

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Comitato dei Ministri, Risoluzione del 3 novembre 1977

Resolution (1977) 33 on placement of children.

Il Comitato detta una serie di principi che gli Stati dovrebbero seguire nella disciplina relativa al collocamento del minore al di fuori del proprio ambiente familiare, riconoscendo la rilevanza delle misure di sostegno alle famiglie in difficoltà quale strategia di prevenzione, e indicando, per i casi nei quali il collocamento risulti necessario, le modalità che meglio tutelano il benessere del minore.

 

Unione Europea

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

Il presente Regolamento stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale, al fine di facilitare la circolazione delle decisioni, il loro riconoscimento ed esecuzione negli Stati membri. Secondo quanto esplicitato nei considerando, esso si applica a qualsiasi tipo di collocamento di un minore in affidamento in un altro Stato membro, presso una famiglia o un istituto, a meno che non sia espressamente escluso come ad esempio nel caso del collocamento in vista dell’adozione.

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Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA(2017)0013 del 2 febbraio 2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni

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Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA(2016)0485 del 13 dicembre 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea nel 2015.

Il Parlamento chiede la creazione di un sistema di protezione dei minori articolato in più fasi, che, nel rispetto del superiore interesse del minore, concepisca la separazione del minore dalla sua famiglia quale estremo rimedio e rinnova il suo invito alla Commissione a presentare una nuova strategia europea per i diritti del minore.

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Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA(2016)0142 del 28 aprile 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell’interesse superiore del minore in tutta l’UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo.

Il Parlamento sottolinea che, nell’ambito di qualsiasi tipo di accordo di affidamento o di adozione, è importante offrire al minore la sistemazione che garantisce le migliori condizioni possibili per il mantenimento dei legami con il suo background culturale e la sua lingua madre e chiede alle autorità degli Stati membri coinvolte nei procedimenti di presa in carico dei minori di fare il possibile per evitare la separazione di fratelli e sorelle.

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Commissione europea, Raccomandazione 2013/112/UE del 20 febbraio 2013

Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare ed applicare politiche volte a eradicare la povertà e l’esclusione sociale dei minori e di promuovere il loro benessere mediante strategie volte a migliorare i servizi di assistenza alle famiglie e la qualità dei servizi di cura alternativa. In particolare, gli Stati devono vigilare affinché la povertà non sia mai la sola ragione per sottrarre un minore alla sua famiglia e operare controlli adeguati per evitare e limitare il collocamento dei minori in istituzioni, a vantaggio di altre soluzioni di presa in carico di qualità, in strutture di prossimità o in famiglie di accoglienza, prendendo nella dovuta considerazione il loro parere.

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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000

La Carta dei diritti fondamentali, che sancisce i valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà sui quali l’Unione europea si fonda, ha assunto carattere giuridicamente vincolante all’interno dell’ordinamento dell’Unione con il Trattato di Lisbona del 2009. Nel titolo III dedicato all’uguaglianza, all’art. 24, essa prevede “1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.”