Normativa nazionale

Principali norme nazionali sull'affidamento familiare e a comunità

 

AGIA, Protocollo 31 maggio 2022, n. 676/2022

Protocollo di intesa tra AGIA, Ministero dell’interno e Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali.

---------
Conferenza Stato-Regioni, Parere 29 gennaio 2020, n. 10/CSR

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute concernente l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini.
-----------

Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 21 maggio 2020, n. 71

Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

------------

Parlamento, Legge 29 luglio 2020, n. 107

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
------------

Conferenza Unificata, Intesa 6 giugno 2019, n.51/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto di modifica al D.D.G. 6 novembre 2018, n. 523, di individuazione delle modalità attuative della sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Con questo atto viene sancita l’Intesa sullo schema di decreto di modifica al DDG del 6 novembre 2018, n. 523, di individuazione delle modalità attuative della sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

----------

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 26 novembre 2018

Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2018.

Il Ministero adotta il Piano sociale nazionale, relativo al triennio 2018-2020, che costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi (tra cui, in particolare, i servizi di accesso e presa in carico in cui rientrano i Servizi per l’affidamento dei minori) necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

----------

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Decreto direttoriale 6 novembre 2018, n. 523

Modalità attuative per la sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, Piano di attività 2018-20.

Il presente Decreto definisce per il triennio 2018-2020 le modalità attuative della sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine in seguito ad un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria. A tale sperimentazione possono partecipare le ragazze e i ragazzi residenti in Italia che, al compimento della maggiore età, vivono quindi fuori dalla famiglia di origine e per le/i quali il compimento della maggiore età sia avvenuto o avvenga nel corso del 2018, e sino al compimento del ventunesimo anno d’età. Potranno essere compresi nella sperimentazione sia coloro per i quali, al compimento della maggiore età, non sia stato adottato un provvedimento di prosieguo amministrativo decretato dal Tribunale per i minorenni sia coloro per i quali tale provvedimento sia stato adottato con la previsione di percorsi di autonomia.

----------

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa 31 ottobre 2018, n. 111/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di individuazione delle modalità attuative della sperimentazione di interventi in favore di coloro che alla maggiore età, vivono fuori dalla famiglia sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

----------

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 18 maggio 2018

Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

L’articolo 6 del presente Decreto stabilisce gli interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine. Tali interventi sono individuati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Le somme a ciò destinate sono ripartite tra le Regioni sulla base della distribuzione regionale per classi numeriche dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali per minorenni, alla data del 31 dicembre 2016.

----------

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 14 dicembre 2017, n. 172/CU

Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni”. Linee guida 

Con questo Accordo la Conferenza Unificata Stato-Regioni approva le Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni, che si articolano in sei punti: i “Diritti dei bambini e accoglienza”; l’individuazione dei “Soggetti e attori istituzionali”; la descrizione delle fasi e dei processi dei percorsi dell’accoglienza residenziale; la descrizione di un possibile “ventaglio” dell’offerta di “Servizi di accoglienza residenziale per i bambini e gli adolescenti”; gli strumenti di governo, gestionali e procedurali necessari per “Il sistema dell’accoglienza”; l’attenzione a specifiche situazioni dell’accoglienza che non vanno considerate un’appendice, ma il necessario completamento di un “quadro” dell’accoglienza unitario e al contempo in continua evoluzione.

----------

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, 11 dicembre 2017.

----------

DPR 31 agosto 2016

IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva – 2016-2017.

Con questo Decreto il Presidente della Repubblica approva il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva che rappresenta la prosecuzione dell’impegno assunto dall’Italia per dare attuazione ai principi espressi dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 e ai suoi Protocolli opzionali. Il Piano si snoda su quattro priorità tematiche: le Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie; i servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico; le strategie e interventi per l’integrazione scolastica e sociale; il sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza. In relazione a ciascuna priorità tematica sono stati quindi individuati differenti tipi di interventi/azioni.

----------

Legge 19 ottobre 2015, n. 173

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

La presente Legge ha introdotto alcune modifiche alla Legge 184/1983 con l’intento, tra l’altro, di tutelare il rapporto affettivo che viene a crearsi tra i minori in affidamento familiare e i loro affidatari. Tra le novità introdotte si segnala il comma 5-bis dell’art. 4, secondo il quale, se durante un prolungato periodo di affidamento il minore è dichiarato adottabile e la famiglia affidataria chiede di poterlo adottare, il Tribunale per i minorenni deve tener conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

----------

Conferenza Stato-Regioni, Acc. Del 25 ottobre 2012

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare". Repertorio Atti n. 123/CU del 25/10/2012.

Le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare si inseriscono nel progetto nazionale “Un percorso nell’affido”, attivato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affido, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, l’UPI, l’ANCI e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Sono state individuate nelle Linee guida tre macroaree: la prima relativa ai soggetti e al contesto; la seconda riguardante le caratteristiche e le condizioni per l’affidamento familiare; e la terza sul percorso di affido.

----------

L. 28 marzo 2001, n. 149

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

La presente Legge ha riformato la Legge 184/1983 che rappresenta il testo fondamentale per la disciplina dell’adozione e dell’affidamento. Il legislatore, con la nuova Legge, ha inteso dettare misure tali da rendere pienamente operativo il diritto del minore ad una propria famiglia, da intendersi sia quella naturale d’origine sia quella cui sia eventualmente affidato a causa delle difficoltà della famiglia d’origine. Numerose sono le modifiche apportate al testo originario della Legge 184/1983.

----------

L. 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie e attribuisce priorità, tra le altre, alle prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza di minori in affidamento, e ai servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

----------

L. 28 agosto 1997, n. 285,

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 settembre 1997, n. 207.

La Legge ha istituito un fondo nazionale speciale da destinare a interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza realizzati dalle amministrazioni locali. Oggi il fondo viene ripartito tra 15 Città con vincolo di utilizzo secondo gli scopi definiti dalla Legge. Tra gli strumenti promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la buona riuscita della sperimentazione 285, vi sono il Tavolo di coordinamento tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Città riservatarie e la Banca dati dei progetti.

----------

L. 27 maggio 1991, n. 176,

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. ( Artt. 20-21 e 37). Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

Con questa Legge viene ratificata la Convenzione in oggetto e le viene data esecuzione in Italia.

----------

L. 4 maggio 1983, n. 184

Diritto del minore ad una famiglia.

La Legge 184/1983 costituisce il testo fondamentale per la disciplina dell’adozione e dell’affidamento, istituti che trovano applicazione qualora la famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita e all’eduzione del minore. In particolare, l’art. 2 prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo (nonostante gli interventi di sostegno e aiuto previsti a favore della famiglia di cui all’art. 1), possa essere affidato a una famiglia o a una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Qualora ciò non sia possibile, prosegue l’art. 2, il minore può essere inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato che si trovi, preferibilmente, vicino al luogo di residenza della famiglia di origine.

----------

 

Codice civile

Art. 330

Secondo l’art. 330 c.c. nel decidere sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, in presenza di gravi motivi, quando non vi sono soggetti del nucleo familiare in grado di garantire la tutela del minore, l’autorità giudiziaria può ordinare l’allontanamento del minore (o del genitore) dalla residenza familiare. Ai sensi dell’art. 333, qualora la condotta del genitore non sia tale da determinare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui all’art. 330, ma sia comunque pregiudizievole al figlio, il giudice può disporre l’allontanamento del minore (o del genitore) dalla residenza familiare. L’art. 403 prevede le ipotesi nelle quali la pubblica autorità può intervenire, prima della pronuncia del giudice, attraverso il collocamento coattivo del minore in un luogo sicuro.

----------

Costituzione della Repubblica italiana

Artt. 30-31

La Costituzione, nella Parte I, Titolo II relativo ai rapporti etico-sociali, sancisce che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29) e dispone che sia dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio e che la legge provveda a che siano assolti i loro compiti in caso di incapacità e assicuri ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima (art. 30). Essa prevede inoltre che la Repubblica agevoli con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi e protegga la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31).